Riqualificazione energetica degli edifici – comunicazione all’ENEA – Ing. Ezio Rendina

Per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente deve inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, i documenti relativi agli interventi effettuati. La data di fine lavori coincide con il collaudo ma, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come la sostituzione di finestre, tale data può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è invece ammessa l’autodichiarazione del contribuente.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21/E del 23 aprile 2010, con la quale ha fornito indicazioni sulle detrazioni fiscali.
 
L’Agenzia conferma la possibilità di detrarre il 55% delle spese per la sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
 
Uno dei quesiti riguarda la cumulabilità del bonus del 55% con altri contributi: l’Agenzia spiega che, dal 1° gennaio 2009, è necessario scegliere se applicare la detrazione del 55% o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Non è possibile, quindi, cumulare, per lo stesso intervento, la detrazione del 55% con altri benefici. Se un contribuente ha richiesto l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, può avvalersi della detrazione del 55%, fermo restando che, qualora questi gli vengano riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.
 
Tornando alle tipologie di intervento agevolabili, viene chiarito che è l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo la metà degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento è consentito, ma limitatamente alla parte di spesa relativa agli appartamenti nei quali l’impianto era presente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento.
 
Nel caso di interventi a cavallo di più anni, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione. Se questa dichiarazione non viene inviata, o viene inviata altre i termini (90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro.
 
La detrazione degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti con contratto di leasing spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Non è obbligatorio pagare tramite bonifico; l’invio della scheda informativa all’Enea e della comunicazione all’Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali compete a chi si avvale della detrazione; la società di leasing deve attestare la fine dei lavori e il costo sostenuto, sul quale determinare la detrazione.
 
Infine, è concessa la possibilità di rettificare, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all’ENEA. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda informativa dovrà essere re-inviato  anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. La rettifica dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
 
La Circolare 21/E chiarisce anche alcuni dubbi sulla detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista per gli interventi di importo superiore a 51.645,69 euro. Il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro). Secondo la normativa vigente, è obbligatoria la comunicazione per i lavori il cui importo supera la somma di 100 milioni di Lire (pari a 51.645,69 euro). Dal 2003 il tetto per la detrazione del 36% è sceso a 48.000 euro, cioè al di sotto della soglia a partire dalla quale la comunicazione è obbligatoria (51.645,69 euro).

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